Obblighi antiriciclaggio per il Collegio Sindacale

Disamina sulla normativa in vigore per gli obblighi posti al Collegio Sindacale in materia di antiriciclaggio.

I soggetti destinatari dei controlli antiriciclaggio da parte del Collegio Sindacale sono gli intermediari finanziari e gli altri intermediari finanziari, così come sotto elencati:

Intermediari finanziari

banche, Poste Italiane Spa, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (Sicav), le imprese di assicurazione che operano in Italia in alcuni rami di intermediazione, gli agenti di cambio, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.107 del Testo Unico Bancario, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero, Cassa Depositi e Prestiti Spa

Gli altri intermediari finanziari sono:

società fiduciarie di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1966, i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 4, del Testo Unico Bancario, i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5 del Testo Unico Bancario.

Per tutti questi soggetti il Collegio Sindacale deve effettuare il controllo antiriciclaggio e lo devono effettuare anche i singoli componenti se rivestono la qualifica di revisore contabile.

Le operazioni propedeutiche al controllo antiriciclaggio si evidenziano in: adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette.

Sia il Revisore Contabile che il Collegio Sindacale che effettua la revisione contabile debbono poi eventualmente effettuare le prescritte comunicazioni al MeF ex. art. 51 Decreto Legislativo 231/2007; NON DEVONO, invece, provvedere alle comunicazioni ex. art. 52 Decreto Legislativo 231/2007.

Per quanto, invece, riguarda le altre società non riportate sopra, il Collegio Sindacale che non effettui congiuntamente il controllo contabile NON DEVE effettuare nessun controllo antiriciclaggio.

Diverso è il caso del Collegio Sindacale a cui si stato affidato anche il controllo contabile: esso collegialmente o i singoli componenti, se Revisori Contabili, debbono svolgere sia l'attività propedeutica al controllo antiriciclaggio come vista sopra e poi eventualmente le prescritte comunicazioni al MeF ex. art. 51 Decreto Legislativo 231/2007; devono pure provvedere alle comunicazioni ex. art. 52 Decreto Legislativo 231/2007, se nel caso.

Come si può notare la normativa è molto complessa; si consigliano coloro che sono interessati all'argomento di contattare lo studio per ulteriori informazioni.

 

 

 

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