Comunicazione dei beni concessi in uso ai soci ed ai familiari

Altra invenzione dell'Agenzia delle Entrate è la comunicazione obbligatoria entro il prossimo 12/12/2013 per i beni concessi in uso ai soci ed ai propri familiari

OGGETTO Decreto Legge 138/2011  LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E FAMILIARI

 

Altro adempimento BUROCRATICO previsto dal DL 138/2011, oltre alla COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI DEI SOCI E FAMILIARI (vedi nostra circolare 12 in data odierna):

·         entro il 12/12/2013 (salvo proroga all’ultimo minuto….) vanno comunicati, in riferimento all’anno 2012, all’Agenzia delle Entrate, SE SENZA CORRISPETTIVO OVVERO AD UN CORRISPETTIVO INFERIORE A QUELLO DI MERCATO le concessioni in godimento di un bene intestato all’azienda a qualsiasi titolo verso “persone fisiche” socie e relativi familiari delle società di persone e di capitali (sia in contabilità ordinaria che semplificata) ed anche, in maniera speculare, le concessioni in godimento dei beni aziendali da parte dei  collaboratori e dai familiari del titolare dell’impresa individuale (sia in contabilità ordinaria che semplificata).

Il Decreto Ministeriale attuativo stabilisce che, in tutti i casi in cui il socio/familiare paghi alla società concedente il bene aziendale un corrispettivo che sia almeno pari al valore di mercato dell’uso stesso, non si dovrà comunicare nulla all’Agenzia delle Entrate.

Altresì non vanno comunicati:

·         i beni concessi in godimento agli amministratori;

·         i beni che seppur concessi in uso hanno un valore massimo di euro 3.000 (cellulari, computer, smartphones, tablets, ecc…). Per ogni singolo caso chiedere, per piacere, allo Studio;

·         i beni concessi dall’imprenditore individuale ……a se……stesso……….. (pensare che il Decreto ha dovuto ribadire questa esclusione, non affatto pacifica…..);

·         i beni che pur essendo concessi in godimento ad un socio inquadrato come lavoratore dipendente oppure lavoratore autonomo vengono tassati con il metodo del fringe benefit.

In sintesi:

  • per le S.N.C. dove tutti i soci, di regola, sono amministratori qualsiasi bene aziendale concesso in uso AGLI STESSI SOCI non dovrà mai essere comunicato, mentre se concesso ai familiari degli stessi soci dovrà essere censito;
  • per le S.A.S. vale il principio sopra detto in caso di SOCIO ACCOMANDATARIO; per il socio ACCOMANDANTE, invece, in caso di uso di beni aziendali, tale uso dovrà essere comunicato;
  • per le S.R.L. e S.P.A. vale il solito principio che se il SOCIO E’ AMMINISTRATORE ed usa beni aziendali non dovrà comunicarli al Fisco; nel caso di familiari del socio amministratore, invece, andrà fatta la predetta comunicazione;
  • per le S.R.L. e S.P.A. in caso di AMMINISTRATORI NON SOCI (e relativi familiari) ai quali siano concessi in uso beni aziendali si dovrà effettuare la comunicazione;
  • per S.R.L. e S.P.A. in caso di SOCIO DIPENDENTE non si dovrà effettuare la comunicazione solo se l’uso del bene è tassato in busta paga del socio (dip.te) tramite fringe benefit.

 

L’adempimento di cui stiamo parlando trae motivazione dal fatto che coloro che usano beni aziendali ad un corrispettivo inferiore al valore normale dell’uso stesso devono, in forza dell’attuale Legge fiscale, dichiarare nella propria Dichiarazione dei Redditi un reddito diverso, ex. Articolo 67 comma 1, lettera h-ter) pari alla differenza tra VALORE NORMALE DELL’USO ed, eventualmente, quanto già pagato alla società.  L’importo di cui trattasi deve essere indicato PER COMPETENZA, a prescindere se corrisposto alla società oppure no.

 

Si fa presente che in caso di comportamenti difformi da questa disposizione si rischia che l’Agenzia delle Entrate contesti al contribuente una Dichiarazione Infedele per non aver incluso tale reddito; le sanzioni ammontano al 100% dell’imposta scaturente dai ricalcoli (con abbattimento ad 1/3 = 33,333% se entro 60 gg dalla notifica si provvede a pagare la contestazione).

 

Si prega di comunicare ENTRO IL GIORNO 06/12/2013, distinto per socio, i seguenti dati:

1)      Valore normale del bene in godimento;

2)      Data di inizio della concessione e data della fine concessione;

3)      Corrispettivo versato per l’uso del bene aziendale INDICATO PER “COMPETENZA”.

Se sono stati concessi in uso più beni comunicarci per favore in più righe i vari beni.

 

Vista la delicatezza dell’argomento ed anche la possibilità di usufruire entro il 30/09/2014 del ravvedimento operoso (sanzioni ridotte dal 100% al 12,5% sui redditi omessi), in caso di “dimenticanze” per l’anno 2012 che hanno portato a non indicare nelle proprie Dichiarazioni dei Redditi PER COMPETENZA il valore normale dei beni concessi ai soci non amministratori oppure ai familiari dei soci, si prega di ricordare che, come sempre, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e consulenza in merito.

 

Cordiali saluti

Studio Ferrucci

 

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