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Crisi da sovraindebitamento
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Metodo di calcolo dell'avviamento - Ordinanza Corte di Cassazione n.4931 del 27/03/2012
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione "avvalora" il metodo di calcolo dell'avviamento da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo il disposto dell'art.2 Dpr 460/1996.
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Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, in base all'articolo 1 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n° 70: Pronti, attenti....VIA!!
05/12/2011
Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, in base all'articolo 1 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n° 70 - subito operativi!
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Manovra Finanziaria 2011 in pillole: diminuita la ritenuta di acconto sui bonifici 36% e 55%
30/07/2011
La Manovra Finanziaria 2011 porta la ritenuta di acconto sui bonifici del 36% e 55% al 4% (riferimento art. 23 comma 8 Decreto Legge 98/2011)
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Speciale chiusura Bilancio 2010
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Focus su: aree rientranti in piani "particolareggiati"

creato da Stefano Saltannecchi ultima modifica 09:28

Breve disamina delle possibilità offerte dalla Legge per agevolare i costruttori edili in caso di acquisto di terreni che si trovano in aree per i quali sono stati adottati piani "particolareggiati".

In sede di rogito l'impresa che intende acquistare terreni che si trovano in aree per le quali sono stati adottati piani "particolareggiati" può usufruire dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta dell'1%. 

L'impresa che acquista dovrà completare l'intervento edilizio sul terreno entro cinque anni dalla stipula dell'atto; questa rappresenta l'unica condizione perchè non venga revocata questa agevolazione.

Si fa presente che recente dottrina  e prassi (non ultima la Risoluzione Ag.Entrate numero 40/E del 31/03/2005) ritengono che l'agevolazione si perda se l'impresa che originariamente ha acquistato il terreno non effettua direttamente l'edificazione ma cede al altre aziende (che lo effettueranno) anche se entro cinque anni.

Quindi, avremo una duplice serie di effetti:

1) la nuova impresa che acquista potrà beneficiare dell'agevolazione, rientrando nelle previsioni oggettive e soggettive della norma;

2) l'originario acquirente (il primo) dovrà riversare le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria, con l'applicazione delle eventuali sanzioni/interessi.

 

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