Focus su: articolo 3 Legge 73/2010, Disposizioni in materia di contenzioso e riscossione

Con la conversione del D.L. Incentivi vengono modificate alcune disposizioni generali in ambito di contenzioso.

Si esamina, brevemente, il contenuto dell'articolo in oggetto per chiarire le novità introdotte.

comma 1: modalità di notifica della sentenza
Praticamente dal 26/05/2010 la notifica degli atti da parte della Pubblica Amministrazione avverrà o in raccomandata A/R in plico senza busta oppure mediante consegna diretta. Viene eliminata l'opzione di notifica tramite ufficiale giudiziario.

comma 1: conciliazione giudiziale, accertamento con adesione e acquiescenza
Viene previsto che in caso di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione ed acquiescenza, in presenza di riscossione delle somme rateizzata è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate una polizza fideiussoria o bancaria solo se le rate successive alla prima sono superiori ad euro 50.000. Sotto tale limite l'atto del contenzioso si perfeziona mediante il pagamento della prima rata.

comma 2-bis: chiusura liti fiscali pendenti
Si possono chiudere le vertenze in Cassazione pagando il 5% del valore della lite, determinato secondo le modalità già previste per il condono fiscale ex. art.16 Legge  289/2002. Entro il 23/08/2010 deve essere redatta un'apposita pratica allegando il pagamento di quanto dovuto.

comma 2-ter: crediti di importo inferiore ad euro 8.000
Equitalia non potrà più iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore/debitori se l'importo che deve escutere è inferiore ad euro 8.000.

comma 3-bis: espropriazione forzata
Un apposito Decreto Ministeriale stabilirà le modalità con cui il debitore potrà evitare l'espropriazione forzata, dimostrando che ha pagato le somme che gli vengono richieste o che ha ottenuto lo sgravio dall'ente che le richiede.

 

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