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Licenziamenti individuali disciplinari - Brevi considerazioni

creato da Revisore Documentazione ultima modifica 08:00

Il licenziamento individuale del lavoratore può avvenire, ai sensi dell'art.2119 del Codice Civile per giusta causa o per giustificato motivo. A sua volta il giustificato motivo si divide in due fattispecie che soono: il giustificato motivo oggettivo e soggettivo.

 

La giusta causa di licenziamento consiste in una grave inadempienza del lavoratore talmente grave da compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

I casi di licenziamento per giusta causa, se impugnati dal lavoratore , debbono essere sottoposti alla valutazione del Giudice Del Lavoro.

Le fattispecie più comuni che causano il licenziamento in tronco sono, a titolo di esempio.

        -  Sottrazione di beni aziendali

        - Rifiuto immotivato di eseguire la prestazione lavorativa

        - Lavoro prestato a terzi nel periodo di malattia

il licenziamento per giustificato motivo soggettivo comprende una ipotesi meno grave di inadempimento del lavoratore. In questi casi il datore di lavoro deve concedere il preavviso previsto dal contratto. Rientrano in questa fattispecie l'abbandono del posto di lavoro, le minacce, le reiterate violazioni del codice disciplinare.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è applicabile in casi di ristrutturazione aziendale, crisi di impresa, modifiche dei cicli produttivi che comportano una riduzione di personale per adeguare l'organizzazione aziendale alle nuove situazioni. 

Pertanto è applicabile nei casi di soppressione del posto di lavoro, introduzione di macchinari che non prevedono interventi umani, affidamento delle lavorazioni all'esterno ed altre situazioni che modifichino in maniera sostanziale la originale organizzazione e struttura aziendale

Per queste situazioni l'onere della prova è a carico del datore di lavoro.

 

         

        

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