Manager-soci: unica gestione previdenziale

Una nuova sentenza della Cassazione fa ritornare l'attenzione sulla questione.

La cassazione a sezione unite civili, con la sentenza numero 3240/2010 è stata chiamata ad esprimere il proprio giudizio sull'obbligo della doppia iscrizione, alla gestione commercianti e a quella separata, per il socio di una Società a responsabilità limitata che contemporaneamente partecipa ai lavori ed è amministratore (e percepisce compensi).

Ad oggi, infatti, tale soggetto deve iscriversi contemporaneamente a tutte e due le gestioni previdenziali, con un notevole aggravio di complicazioni burocratiche e duplicazione in gestioni diverse di versamenti pensionistici.

La Cassazione ha affermato che in tutti questi casi dove ci sia il socio partecipante ai lavori di srl che ne è anche amministratore, si dovrà valutare quale è l'attività prevalente svolta e, di conseguenza, effettuare l'iscrizione nella gestione appropriata.

Chiaramente, rimangono ferme le modalità di calcolo del quantum da versare alla gestione previdenziale:  reddito fiscale della società partecipata (in base alla percentuale di partecipazione) sommata al reddito percepito in qualità di amministratore.

L'INPS, in seguito a questa nuova sentenza, sarà chiamato a rivedere la propria posizione che prevedeva, invece, la doppia iscrizione ed il pagamento con metodi diversi nelle varie casse previdenziali.

Da ribadire, inoltre, che già con sentenze Cassazione sezione lavoro n.20886/07, n.288/08, n. 4676/08, n. 8484/08 la Suprema Corte si era espressa per l'iscrizione alla sola gestione prevalente.