Metodo di calcolo dell'avviamento - Ordinanza Corte di Cassazione n.4931 del 27/03/2012

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione "avvalora" il metodo di calcolo dell'avviamento da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo il disposto dell'art.2 Dpr 460/1996.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 7.2-27/03/2012 n. 4931 ha affrontato un importante tema sul fronte aziendale.

Ha affermato, infatti, che il metodo di calcolo forfettario dell'avviamento commerciale previsto per l'imposta di registro, ai sensi dell'art. 2 Dpr 460/1996 fornisce indicazioni minime alle quali l'Agenzia delle Entrate deve attenersi nel caso di procedure transattive che conducono ad un accertamento con adesione.

In poche parole l'Agenzia delle Entrate non deve fornire nessuna prova a supporto del calcolo suddetto, rimanendo al contribuente l'onere di dimostrare che il valore dell'avviamento dichiarato in atto è inferiore.

Si capisce, quindi, che è fondamentale in casi di cessione di aziende o di rami di azienda la verifica del calcolo con il metodo suddetto, che rappresenta il minimo valore da dichiarare che il Fisco accetta.