Nasce la "start-up innovativa"!

L'articolo 25 del D.L. 179/2012 (Decreto Crescita 2.0) fa nascere nell'ordinamento italiano la nuova società di capitali "start-up innovativa"

                                                         A tutti i nostri gentili clienti

 

 

Vicopisano, lì 22/11/2012

OGGETTO: START-UP INNOVATIVE

Informiamo che l’art.25 del D.L. 179/2012 (Decreto Crescita 2.0) fa “nascere” nel nostro ordinamento una particolare tipologia di società di capitali, denominata “start-up innovativa”, la cui attività esclusiva è lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Sono interessate alla nuova definizione anche le società di capitali già costituite da non più di 48 mesi che non siano “originate” da fusione, scissione o da cessione di azienda o ramo di azienda.

 

Tratti essenziali per diventare start-up innovativa:

  •  Il valore della produzione (Voce A Bilancio IV Direttiva CEE) non superiore 5.000.000 di euro (dal secondo anno di attività);
  • La maggioranza delle quote od azioni del Capitale Sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria devono appartenere a persone fisiche;
  • Non possono essere distribuiti utili (e non lo sono mai stati distribuiti, per quelle già costituite)

Ulteriori requisiti (almeno UNO su TRE)

  • Le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30% del maggior valore fra costo e  Valore della produzione
  • Deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza di lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.
  • Deve essere titolare o licenziataria di almeno un brevetto relativo ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 

In caso di società già costituite:

Entro 60 giorni dalla conversione in legge del D.L. 179/2012 si dovrà depositare presso il Registro delle Imprese competente un’autocertificazione che attesti i requisiti previsti per essere start-up innovativa.

La durata dell’agevolazione, in questo caso, sarà: 

  • 4 anni dal 20/10/2012 per le società costitute nei 2 anni precedenti;
  • 3 anni dal 20/10/2012 per le società costitute nei 3 anni precedenti;
  • 2 anni dal 20/10/2012 per le società costitute nei 4 anni precedenti

 

Agevolazioni:

per la Società:

  • Dal momento dell’iscrizione nella particolare sezione del Registro delle Imprese e massimo per 4 anni, la start-up innovativa è esonerata dal pagamento del Diritto Annuale, dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese;
  • E’ prevista una deroga alle previsioni civilistiche in caso di perdite.
  • Infatti se vi sono perdite superiori ad un terzo del Capitale Sociale si può posticipare entro 2 anni per il relativo ripiano; altresì se si manifestano perdite superiori ad un terzo del Capitale Sociale ed una riduzione dello stesso sotto il minimo legale si potrà posticipare all’esercizio successivo la decisione di sciogliere o ricostituire il Capitale al minimo di legge.
  • Non si applica la normativa della Società di Comodo sia per il “test di operatività” sia per la casistica delle perdite sistemiche.
  • I contratti di lavoro a tempo determinato (anche senza soluzione di continuità) potranno essere stipulati per una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza nessuna giustificazione per il termine stesso. Questa agevolazione decade dopo 4 anni dalla costituzione della società.
  • Le start-up innovative potranno assegnare stock-options ai propri amministratori/dipendenti o collaboratori: tale reddito di lavoro sarà non imponibile né IRPEF né ai fini contributivi.
  • La start-up innovativa non “fallisce”; applica le disposizioni sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, ex. Legge 3/2012.
  • Le azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi verso start-up innovative, ovvero di crediti maturati a seguito di prestazione di opere e servizi (anche quelli professionali) resi nei confronti degli stessi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
  • Si possono creare, in sede di costituzione, in deroga anche all’articolo 2468 Codice Civile, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto oppure che attribuiscono diritti di voto subordinatamente a particolari argomenti oppure in misura non proporzionale alle partecipazioni detenute.
  • Sono ammesse offerte al pubblico di quote di start-up, in deroga anche all’articolo 2468 Codice Civile – è possibile anche la raccolta di capitali tramite portali on-line (crowfunding); altresì è  consentita l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali ed amministrativi (escluso il diritto di voto nell’assemblea) a favore di soci o terzi che apportino opere e servizi

 

per i soci (queste agevolazioni dovranno essere autorizzate dalla Commissione Europea):

  • Negli anni 2013/2014 e 2015 i soci persone fisiche si potranno detrarre il 19% (oppure il 25% se la start-up innovativa è operante in settori sociali – indicati dall’art. 2 Dlgs 155/2006 - oppure nello sviluppo prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) fino ad un investimento massimo di euro 500.000 e mantenendo lo stesso investimento minimo per due anni.
  • Altresì negli anni 2013/2014 e 2015 i soci soggetti IRES potranno dedurre dal proprio reddito di impresa il 20% (oppure il 27% se la start-up innovativa è operante in settori sociali – indicati dall’art. 2 Dlgs 155/2006 - oppure nello sviluppo prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) fino ad un investimento massimo di euro 1.800.000 e mantenendo lo stesso investimento minimo per due anni.

 

Tutte le disposizioni inerenti la nuova tipologia di società di capitali si applicano anche agli “incubatori di startup” che offrono servizi per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Gli incubatori devono possedere determinati requisiti stabiliti dalle leggi attualmente in vigore.

 

Siamo a disposizione, come di consueto, per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

 

Porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Studio Ferrucci

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