Nuova "IVA per cassa" dal 01 dicembre 2012

Il 01 Dicembre parte il nuovo regime dell'IVA per cassa

A tutti i nostri gentili clienti

Vicopisano, lì 13/11/2012

OGGETTO: NUOVA “IVA PER CASSA” DAL 01 DICEMBRE 2012

Informiamo che dal 01 Dicembre 2012 si potrà optare per il nuovo regime “iva per cassa”, ai sensi dell’art.32-bis D.L. 22 giugno 2012 n° 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n° 134.

 

Su TUTTE le operazioni attive “effettuate” ai fini IVA verso soggetti passivi (in possesso di una partita IVA) si potrà posticipare il pagamento dell’imposta fin quando non si sarà riscossa la relativa fattura e l’iva afferente.

 

Potranno aderire al nuovo regime fiscale le imprese il cui volume di affari ai fini IVA è inferiore od uguale ad euro 2.000.000 (due milioni). Nel calcolo del volume di affari vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’iva (per cassa) che le operazioni escluse da tale regime”

 

Il “differimento” dell’IVA fino al momento del pagamento della fattura non è senza limiti di tempo; infatti, se entro un anno la relativa fattura non viene riscossa, l’IVA afferente deve essere versata con la prima liquidazione possibile.

 

Unico caso in cui, anche se passa un anno, l’IVA non deve essere versata se non riscossa è quello in cui il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali: in questa ipotesi si aspetterà la riscossione della fattura per pagarne l’IVA.

 

Sulle fatture dei soggetti che aderiscono al regime in questione, va sempre indicato: “Operazione con iva per cassa ex. Art.32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n°83”.

Il cliente, che riceverà tale fattura, POTRÁ DETRARRE SUBITO L’IVA ESPOSTA.

 

Se si sceglie di differire l’iva delle fatture di vendita al momento dell’incasso, si potrà detrarre l’iva, in maniera speculare solo al momento del pagamento delle fatture dei fornitori.

 

Questo significa che verso l’iva allo Stato se incasso la mia fattura di vendita ma, allo stesso modo, posso “scalarmi” l’iva degli acquisti solo se pago i miei fornitori.

 

Ribadiamo che, invece, il nostro cliente non ha limitazioni a detrarsi l’iva sulle nostre fatture.

La scelta dell’iva per cassa e il modo di computare l’iva riguarda esclusivamente chi ha aderito al relativo regime.

 

La scelta va in vigore dal 01 gennaio dell’anno in cui si effettua; eccezionalmente l’Agenzia delle Entrate permette per questo anno di poter iniziare ad applicarla per le operazioni effettuate dal 01 dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2012.

 

Vi sono, purtroppo, alcune lacune nelle spiegazioni fin qui diramate dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, lo Studio consiglia di prendere in esame questa possibilità dal 01 gennaio 2013, sempreché non vi siano specifiche necessità da esaminare caso per caso.

 

Siamo a disposizione, come di consueto, per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

 

Porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Studio Ferrucci

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