Nuova responsabilità committenti/appaltatori ex. art.13-ter D.L. 83/2012

Con l’entrata in vigore del DL 83/2012 viene prevista una responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi per quanto riguarda l’IVA e le ritenute irpef sui redditi di lavoro dipendente, nei limiti del corrispettivo dovuto (indipendentemente dal debito residuo!)

OGGETTO: NUOVA RESPONSABILITÁ COMMITTENTI/APPALTATORI EX. ART. 13-TER D.L. 83/2012

 

A chi si rivolge:

Soggetti imprenditori; una delle controparti deve essere una società di capitali oppure un ente pubblico

Chi è escluso:

Tutti i professionisti ed i privati; sono escluse altresì le stazioni appaltanti pubbliche, ai sensi della particolare legge applicabile (art.3 comma 3 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163).

Di che cosa si tratta:

Con l’entrata in vigore del DL 83/2012 viene prevista una responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi per quanto riguarda l’IVA e le ritenute irpef sui redditi di lavoro dipendente, nei limiti del corrispettivo dovuto (indipendentemente dal debito residuo!).

Ciò significa che anche se l’appaltatore avesse già saldato il proprio debito verso il subappaltatore potrebbe lo stesso essere tenuto a pagare per conto del subappaltatore (e poi fare rivalsa sullo stesso), in caso di omessi versamenti IVA e ritenute, l’intero importo del corrispettivo dovuto!

Gli appalti interessati sono quelli stipulati dal giorno 12/08/2012 i cui pagamenti scadono dal giorno 11/10/2012 in poi.

In sintesi gli appaltatori sono solidalmente responsabili per il versamento all’Erario delle ritenute di acconto e dell’IVA dovuta dai subappaltatori (non delle sanzioni che rimangono in capo a tali soggetti).

Infatti vi sarà responsabilità entro il limite della prescrizione dei crediti erariali (in assenza di accertamento il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa IVA o 770; in presenza di debito già accertato nel termine decennale).

I committenti, invece, devono obbligatoriamente verificare il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente di appaltatori e subappaltatori e dell’IVA dovuta da appaltatore e subappaltatori. 

Attualmente non vi sono settori produttivi esclusi dalla normativa che si rivolge, dunque, a tutti gli operatori economici indistintamente.

LA RESPONSABILITÁ È ESCLUSIVAMENTE PER SOMME RELATIVE A RITENUTE IRPEF DEI DIPENDENTI E ALL’IVA NELL’AMBITO DEL CONTRATTO

Cosa fare:

L’appaltatore, per non incorrere in nessuna responsabilità solidale, deve verificare che i subappaltatori abbiano versato correttamente sia l’IVA che le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

il committente deve controllare che sia l’appaltatore che i subappaltatori abbiano eseguito correttamente gli adempimenti PRIMA di pagare il relativo corrispettivo. Se non effettua tale controllo  può essere tenuto a pagare una sanzione amministrativa (da € 5.000 ad € 200.000).

Cosa serve:

Tutti i soggetti interessati al controllo possono compilare un’autocertificazione che riepiloga ed attesta il corretto adempimento a cui sono tenuti in merito al versamento dell’IVA (sulle fatture di appalto/subappalto) e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti che hanno partecipato all’appalto/subappalto.

 

Il committente o l’appaltatore, fino a quando non hanno ricevuto idonea documentazione che attesti quanto detto sopra, possono posticipare il loro pagamento.

 

N.B.

Rimangono generalmente escluse dalla responsabilità solidale in questione le prestazioni d’opera ex. Articolo 2222 Codice Civile, anche se svolte verso una società di capitali o ente pubblico. Si tratta, perlopiù di prestazioni svolte da artigiani imprenditori individuali oppure di società artigiane non strutturate; in questo caso, infatti, siamo in presenza di prestazioni svolte prevalentemente dall’imprenditore e dai propri familiari e non, come per l’appalto, di prestazioni che presuppongono un’organizzazione complessa di uomini/attrezzature per lo svolgimento e che presuppongono l’esistenza di un contratto.

Rimangono altresì escluse le semplici forniture di beni con posa in opera (nei casi in cui il “dare” è prevalente sul “fare”).

Resta inteso comunque che, in via prudenziale, ogni qual volta le parti contraenti intendono stipulare tra loro un contratto di appalto è meglio applicare la normativa della responsabilità.

 

NORME SEMPRE IN VIGORE – ART.29 L. 276/2003

Rimangono in vigore le norme preesistenti sulla responsabilità, negli appalti per le retribuzioni e i contributi previdenziali, riferiti ai lavoratori addetti all’appalto.

Si ricorda brevemente che tutti i soggetti passivi IVA (esclusi quindi i Privati e gli Enti non commerciali che non effettuano operazioni IVA) indipendentemente dalla loro natura giuridica sono responsabili, in caso di appalto (non prestazioni d’opera e neppure in caso di contratti di fornitura) delle retribuzioni, compreso il trattamento fine rapporto ed i contributi previdenziali (INPS) ed assistenziali (INAIL e Cassa Edile) relativi al personale impiegato nello stesso appalto.

Per personale si intendono tutti i lavoratori subordinati (anche se in “nero”) e tutti gli altri soggetti quali collaboratori a progetto e associati in partecipazione impiegati nell’appalto stesso.

Il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori delle somme sopra ricordate; l’appaltatore è obbligato in solido con i propri subappaltatori.

La responsabilità, in genere, “decade” decorsi 2 anni dalla conclusione dell’appalto per il committente, se non vi sono subappalti.

In presenza di subappalti, invece, la decadenza è decorsi due anni dalla data di cessazione del singolo lavoro di subappalto.

La responsabilità per retribuzioni, sia per committente che per appaltatore, è ex. Articolo 1676 Codice Civile, senza termine (nell’ambito dei 5 anni di prescrizione) e, sempre, nel limite del “debito residuo”.

 

PARTICOLARITÁ PER GLI APPALTI PUBBLICI

Il codice dei contratti pubblici prevede che non vi sia nessun limite di  due anni alla responsabilità per le somme come sopra quantificate e qualificate per l’appaltatore verso il subappaltatore; non vi è neppure un limite di importo per la responsabilità.

 

BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE

Il committente può eccepire il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

RESPONSABILITÁ COMMITTENTI PRIVATI

Permane la responsabilità, senza limiti di tempo (ma nell’ambito della prescrizione dei 5 anni) ex. Articolo 1676 Codice Civile che per TUTTI i committenti di appalti e, quindi, anche i privati cittadini e gli enti non commerciali senza partita iva, che prevede che vi sia responsabilità per le retribuzioni (compreso Trattamento di Fine Rapporto) dovute ai SOLI lavoratori dipendenti dell’appaltatore impiegati nei lavori in esame.

La responsabilità è nei limiti del debito residuo dovuto dal committente all’appaltatore: ciò significa che se il committente ha già saldato il corrispettivo all’appaltatore non vi sarà più alcuna possibilità di “rifarsi” su nessuna somma da parte del lavoratore dipendente/lavoratori dipendenti dell’appaltatore rimasti senza retribuzione.

 

Vista la complessità della normativa in questione ed i casi che si potrebbero presentare, lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.