Prezzo-Valore per imposta di registro in caso di asta

Articolo che si addentra nei meandri di tassazione in caso di asta pubblica per un'abitazione bandita da un privato oppure da altro soggetto.


A proposito di PREZZO-VALORE per l’imposta di registro


Anche al trasferimento di un’abitazione, in caso di asta pubblica bandita da cittadino privato, occorre applicare l’imposta di registro su PREZZO -VALORE e non sul prezzo di aggiudicazione effettivo.



Con la risoluzione 15 Luglio 2013, derivante da un interpello, l’Amministrazione Finanziaria DEFINITIVAMENTE chiarisce che se l’asta pubblica è bandita da un privato si applica il PREZZO-VALORE; diversamente, in tutti gli altri casi, si applica l’art.44 Dpr 131/1986 e quindi si tassa sul valore di aggiudicazione visto che “l’intera operazione è sottoposta a pubblica vigilanza e sussistono garanzie sulla corrispondenza tra prezzo pagato e valore dichiarato”.

Il sistema prezzo-valore è stato adottato in seguito alla tristemente nota Legge Bersani n. 266/2005, articolo 1 comma 497.

In caso di contratto a titolo oneroso avente oggetto il trasferimento di un’abitazione ad una persona fisica che non agisca nell’esercizio di impresa, arte o professione, la parte acquirente può chiedere che la base imponibile ai fini dell’imposta di registro sia costituita non dal VALORE del bene trasferito ma dalla moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento applicabili  (per questo si chiama PREZZO ----> VALORE) e non sul corrispettivo dichiarato nel contratto.


Questo, in deroga all’articolo 43 del Testo Unico dell’Imposta di Registro Dpr 26 Aprile 1986 n.131 che prevede che si debba prendere come base imponibile per il Registro il “valore” o se, superiore, il corrispettivo dichiarato.


La norma riportata nell’articolo 1 comma 497 della Legge Bersani intendeva “evidenziare” i corrispettivi reali derivanti dalla vendite di abitazioni tra privati, di fatto facilitando l’emersione vista la diversa applicazione di tasse su un valore che già si conosceva e molto inferiore al prezzo tra i privati.


L’articolo 44 del Dpr 131/1986 per quanto riguarda i trasferimenti coattivi, quale, per esempio l’espropriazione forzata, sancisce che anche in caso di asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione.