Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, in base all'articolo 1 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n° 70: Pronti, attenti....VIA!!

Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, in base all'articolo 1 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n° 70 - subito operativi!

Oggetto: Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, in base all'articolo 1 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n° 70

 

Sintesi:

Credito d’imposta per la ricerca scientifica

Per il biennio 2011-2012 è istituito, in via sperimentale, un credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca presso Università o enti pubblici di ricerca che, a tal fine, possono sviluppare i progetti finanziati anche tramite la creazione di associazioni, consorzi, joint venture e altre forme associative con strutture di ricerca, anche di diritto privato, di equivalente livello scientifico.

Determinazione ed utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta viene determinato secondo il metodo incrementale. Esso compete, ferma restando l’integrale deducibilità dell’investimento sostenuto, nella misura del 90% della spesa incrementale di investimenti effettuati, nei confronti dei soggetti sopra individuati, nel triennio 2008-2010. Il credito viene riconosciuto in 3 quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e:

  • non concorre alla formazione della base imponibile Irap;

  • non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità sia degli interessi passivi che delle spese generali.

Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

 

Spiegazioni:

L'Agenzia delle Entrate, ha finalmente pubblicato la circolare esplicativa sul nuovo credito di imposta previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n° 70.

Sono occorsi quasi sette mesi prima che le aziende, gli enti di ricerca (ed i loro consulenti) potessero prendere in esame le novità in vigore.

 

Si riepilogano i punti salienti della normativa, alla luce della circolare n° 51 del 28 Novembre 2011.

Destinatari dell'agevolazione - committenti

Tutte le imprese possono beneficiare del credito di imposta per la ricerca e sviluppo, anche le imprese che si sono costituite dal 14 Maggio 2011 in poi.

 

Strutture che devono effettuare la ricerca o lo sviluppo

Tutti gli enti pubblici ricerca, le Università o organismi di ricerca, italiani od esteri, anche in joint venture o in associazione in partecipazione tra di loro (riferito alle strutture).

L'art.1 prevede anche l'individuazione, da parte di apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze) di “altre strutture finanziabili”.

Si fa presente che tale decreto, ad oggi, non è stato ancora emanato....

 

Contratti agevolabili

Sono tutti i contratti commissionati alle strutture (conto terzi) sia per ricerca di base che applicata, la ricerca industriale, l'attività di sviluppo precompetitivo.

Si precisa che l'Agenzia delle Entrate illustrando le nuove norme, prevede come necessaria la conservazione di tutta la documentazione, sia amministrativa che contabile, utile a dimostrare, in sede di controllo, l'ammissibilità, l'effettività e l'inerenza delle spese sostenute.

Lo Studio, come già in passato, consiglia l'adozione di specifici reports che evidenziano gli stati di avanzamento lavoro e le attività effettuate in concreto.

 

Periodo di effettuazione delle attività

Si precisa che i contratti agevolabili devono essere effettuati nell'anno 2011 e 2012. Per la quota parte di contratti iniziati e non terminati si fa riferimento agli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) dei progetti, regolarmente approvati da committente e struttura.

Si precisa che anche i progetti iniziati precedentemente il 13 Maggio 2011 e quelli in corso al 31 Dicembre 2012 sono agevolabili per la quota parte 2011/2012 in base ai S.A.L.

 

Media investimenti di riferimento e individuazione della parte “agevolabile”

E' agevolato solo la parte di investimento 2011 e 2012 eccedente la media degli stessi effettuata negli ultimi tre periodi di imposta 2008/2009/2010. Per le imprese che si sono costituite in uno di questi tre anni la media sarà riferita, chiaramente, agli anni in cui l'impresa era esistente. Ad esempio per un'impresa costituita nel 2009, la media di riferimento sarà 2009/2010.

Importante: la media 2008-2009-2010 (anche se zero) sarà effettuata con la medesima tipologia di investimenti agevolabili negli esercizi 2011 e 2012.

Questo significa, ad esempio, che se l'impresa non ha mai effettuato nessun tipo di ricerca e sviluppo commissionata ad una struttura universitaria (od altra struttura agevolabile), tutto l'importo del progetto di ricerca sarà agevolato secondo la percentuale stabilita del 90%.

 

Metodo di utilizzazione del credito di imposta spettante

Il credito di imposta spettante in base alle modalità anzidette può essere esclusivamente compensato, in base all'articolo 17 D.Lgs. 241/97, senza nessun limite (quindi anche sopra il limite per gli altri crediti di imposta di euro 250.000 che esiste dal 2008!) , con imposte sul reddito, con Irap, IVA ed imposte sostitutive.

Il “rendiconto” della spettanza e dell'utilizzo del credito di imposta dovrà essere indicato nel Modello UNICO 2012 x 2011 e UNICO 2013 x 2012, pena la decadenza dell'agevolazione stessa.

La legge prevede che il credito di imposta è fruibile in misura di un terzo a partire dal 2012 per la parte spettante per gli investimenti 2011 e dal 2013 per quelli spettanti per l'anno 2012.

 

Quindi, ad esempio se un'impresa che non ha mai sostenuto costi per ricerca e sviluppo negli anni 2008-2009-2010 commissiona nel mese di Dicembre 2011 un contratto di ricerca di base con l'Università per euro 10.000 e tale contratto viene completamente portato a termine dall'ente di ricerca, potrà aver diritto ad un credito di imposta di euro 10.000 X 90% = euro 9.000. Tale credito di imposta sarà usufruibile in compensazione per euro 3.000 (un terzo di 9.000) nell'anno 2012, a partire dal 01/01/2012; euro 3.000 nell'anno 2013 e euro 3.000 nell'anno 2014.

 

Attenzione: non vi è possibilità di riporto del credito di imposta che non viene usufruito nell'anno di competenza, quindi esso decade se non è stato compensato totalmente con Ires, IVA ed Irap o imposte sostitutive.

 

Ulteriori agevolazioni previste

Detto subito che la somma delle agevolazioni spettanti sugli investimenti di ricerca e sviluppo agevolabili non può superare i costi stessi sostenuti dall'impresa (spendo 100 e agevolo massimo 100 di costi) l'agevolazione del credito di imposta in esame non preclude altri tipi di agevolazioni, a meno che tali altri strumenti non prevedono espressamente la non cumulabilità.

N.B. I costi di ricerca e sviluppo in esame rimangono totalmente deducibili (se inerenti) dal reddito di impresa; la spettanza del credito di imposta è un'ulteriore agevolazione prevista dalla Legge.

Rimangano pienamente deducibili, se effettuate, le erogazioni liberali (non contratti commissionati!) da parte delle aziende agli enti, in base all'art. 1 comma 353 della Legge 23 Dicembre 2005 n° 266.

 

Vista la complessità della normativa lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.