Decreto Legislativo n° 192 del 09/11/2012 in vigore dal 01/01/2013

E’ stato emanato il D.Lgs. 09/11/2012 n.192 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese (o tra imprese e professionisti) ovvero tra queste e le pubbliche amministrazioni, che entra in vigore dal 1° gennaio 2013.

                                                                                  A tutti i nostri gentili clienti

 

Vicopisano, lì 20/12/2012

OGGETTO:  D.Lgs. n° 192 del 09/11/2012

E’ stato emanato il D.Lgs. 09/11/2012 n.192 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese (o tra imprese e professionisti) ovvero tra queste e le pubbliche amministrazioni, che entra in vigore dal 1° gennaio 2013.

L’impatto di tale norma è molto forte e contiene le seguenti principali prescrizioni, a cui si deve attenere la Pubblica Amministrazione:

 

  • dal 1° gennaio 2013 le fatture dei fornitori di beni, servizi e lavori pubblici devono essere pagate ENTRO 30 GIORNI dal ricevimento al protocollo delle fatture stesse o di richieste equivalenti oppure ENTRO 60 GIORNI per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
  • può essere pattuito, SOLO PER SCRITTO,  un termine di pagamento diverso – ma non superiore a 60 giorni –  quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto dell’affidamento o da altre circostanze esistenti al momento dell’affidamento;
  • Dal giorno successivo alla scadenza di pagamento decorrono IN MODO AUTOMATICO gli interessi di mora che sono altissimi, in quanto dovranno essere calcolati sommando al tasso di interesse legale anche OTTO punti percentuali.

 

Tra imprese private, le prescrizioni sono, in linea di massima, le medesime previste per il settore pubblico, specificando che la decorrenza degli interessi (senza aver previsto una clausola contrattuale ad hoc) inizia da:

        • 30 giorni dal ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
        • 30 giorni dal ricevimento delle merci o prestazioni di servizio se non è certa la data di ricevimento della fattura stessa.

 

Per i pagamenti tra imprese e professionisti, a differenza di quanto previsto per le pubbliche amministrazioni, è ammessa una contrattazione sul termine superiore a 30 giorni, a meno che questo nuovo termine di pagamento non sia gravemente iniquo per il creditore.

Se la scadenza concessa è superiore a 60 giorni è obbligatoria la pattuizione scritta.

 

E’ fatto salvo quanto già previsto dalla Legge per i termini di pagamento previsti nell’ambito del settore agroalimentare, alle cui spiegazioni si rimanda alla nostra circolare precedente.

 

Siamo a disposizione, come di consueto, per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

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Studio Ferrucci