Le nuove regole per la fatturazione dal 01/01/2013 - Manovra Finanziaria

Dal 01/01/2013 cambiano nuovamente le regole per la fatturazione. Riportiamo brevemente la normativa in vigore.

                                                                                   


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Vicopisano, lì 02/01/2013

OGGETTO:  Le nuove regole per la fatturazione - Manovra Finanziaria 

Dal 01/01/2013 cambiano nuovamente le regole per la fatturazione.

Armonizzandosi alla normativa europea (direttiva 2010/45/UE) il Parlamento ha riscritto l’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 prevedendo, in particolare, che:

nella fattura è reso obbligatorio l’inserimento della partita IVA o del codice fiscale (in caso non si agisca in qualità di imprenditore o professionista) del cessionario/committente. Nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo in altro Stato UE si dovrà indicare il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro; se, invece, siamo in presenza di soggetto privato UE (o extra UE) oppure di soggetto passivo di imposta extra UE non esiste l’obbligo di inserire alcun numero identificativo. 

La numerazione delle fatture dovrà essere univoca. Su questo aspetto si attendono ulteriori spiegazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate circa il significato letterale: numero progressivo senza distinzioni di anni oppure come adesso numerazione che termina alla fine dell’anno e riprende da 1 dall’anno successivo?

 

Riportiamo in dettaglio il contenuto della fattura (ricorrendone i presupposti) dal 01/01/2013 ai sensi dell’art.21 D.P.R. 633/72:

 

a)

Data di emissione

b)

Numero progressivo che la identifichi in modo univoco

c)

Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

d)

Numero partita IVA del soggetto cedente o prestatore

e)

Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti

f)

Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, codice fiscale

g)

Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione

h)

Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n.2

i)

Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio od abbuono

l)

Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro

m)

Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del Decreto Legge 30 Agosto 1993, n° 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 Ottobre 1993, n.427

n)

Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero un terzo

 

La fattura potrà essere emessa o in forma cartacea oppure elettronica. Appositi regolamenti saranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate per stabilirne i requisiti e  la modalità tecnica della fattura elettronica.

 

Tempistica per la fatturazione

In merito all’emissione di fatture per cessioni intracomunitarie di beni, dal 2013 la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Non si richiede il CMR o altri tipi di documento che consentino il differimento della fatturazione visto che questa è la nuova regola in vigore.

Si noti che i termini attuali vengono equiparati a quelli della fatturazione differita in ambito nazionale. 

Nella fattura per cessione intracomunitaria di beni va indicato che trattasi di operazione non imponibile, riportandone gli estremi della norma di riferimento (articolo 41 del Decreto Legge 331/93).

Le fatture di vendita intracomunitarie devono essere registrate entro i 15 giorni successivi al mese di effettuazione della cessione, distintamente nel registro delle fatture di vendita ma con riferimento temporale al mese di “competenza”.

Anche qui vige l’equiparazione con la normativa già vigente per le cessioni nazionali, dove, anche in caso di IVA esposta in fattura tale tributo deve partecipare alla liquidazione inerente il mese di competenza, seppur la fattura possa essere emessa entro il 15 del mese successivo.

 

Per le prestazioni di servizi rese a soggetto passivo stabilito in altro Stato Comunitario non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter del D.P.R. 633/72 la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La fattura deve riportare la dicitura “inversione contabile”.

Dal 01/01/2013 TUTTE le prestazioni di servizi (anche quelle in deroga previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72) devono essere fatturate verso soggetti intracomunitari debitori di imposta nel proprio paese, indicando la dicitura “inversione contabile”.

 

Per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6 comma 6 primo periodo DPR 633/72 rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione Europea la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nelle fatture di vendita deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.

 

Acquisti intracomunitari

In maniera speculare alle vendite, le fatture di acquisto devono essere annotate distintamente (previa integrazione delle stesse) entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura ma con riferimento al mese precedente nel registro fatture emesse (come di consueto, per rilevare l’imposta a debito).

 

Procedura per la regolarizzazione del mancato ricevimento della fattura di acquisto intracomunitaria

Viene concesso più tempo per regolarizzare il mancato ricevimento della fattura intracomunitaria di acquisto, visto che se non si riceve la stessa entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, si dovrà emettere autofattura entro il 15 del mese successivo (15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione).
Se, invece, la regolarizzazione è per l’indicazione di un corrispettivo inferiore a quello stabilito l’integrazione dovrà essere fatta tramite fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione.

Siamo a disposizione, come di consueto, per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

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Studio Ferrucci