Sospensione di alcuni versamenti del 16 Aprile 2020 e del 16 Maggio 2020

A seguito del D.L. n.23 del 08/04/2020 si riportano le nuove sospensioni previste

 

                                                                                                  Ai nostri spettabili clienti

 

Restando improrogate le precedenti disposizioni che, fino al 31/03/2020 per determinati soggetti stabilivano la sospensione al 31/05/2020 di taluni versamenti (chiedere ulteriori informazioni al vostro referente di studio),

 

DAL 09/04/2020

 

Il D.L. n.23 del 08/04/2020 ha stabilito che, per i soggetti IMPRENDITORI, esercenti attività di arte e professioni, aventi sede in Italia e ricavi (o compensi) 2019 non superiori a 50 milioni di euro i versamenti del mese di MARZO 2020 (scadenza 16/04/2020) e di APRILE 2020 (scadenza 16/05/2020) di:


1)  Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 ( ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a lavoro dipendente) del Dpr 600/73, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta

2) Imposta Valore Aggiunto

3) Contributi Previdenziali ed assistenziali

4) Premi per l’assicurazione obbligatoria

 

SONO SOSPESI FINO AL 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni né interessi. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o rateizzando in massimo cinque rate mensili a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Tutti gli altri versamenti (ritenute di acconto su fatture professionisti e, in generale, tutto quanto non riportato sopra) devono essere versati alle rispettive scadenze.

 

Come poter usufruire della sospensione

 

Per Marzo 2020 (scadenza originaria 16/04/2020)

Se e solo se i ricavi(o compensi) del mese di MARZO 2020 sono inferiori di almeno il 33% dei ricavi(o compensi) del mese di MARZO 2019 si potrà non pagare il 16/04/2020 e sospendere fino al 30/06/2020.

 

 

Per Aprile 2020 (scadenza originaria 16/05/2020)

Se e solo se i ricavi(o compensi) del mese di APRILE  2020 sono inferiori di almeno il 33% dei ricavi(o compensi) del mese di APRILE 2019 si potrà non pagare il 16/05/2020 e sospendere fino al 30/06/2020.

 

N.B.

La sospensione, limitatamente al punto 1) e 3) e 4) è valida anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale NON IN REGIME DI IMPRESA.  Questo a prescindere da qualsiasi condizione. Non vi è da raffrontare marzo/aprile 2020 con marzo/aprile 2019, a meno di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

UN’ALTRA DISPOSIZIONE  PER  LE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI

 

All’articolo 19 si stabilisce che per coloro che nel corso del 2019 non hanno ricavi né compensi non superiori ad euro 400.000 :

1)    Non sono assoggettati alle ritenute di acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis del D.p.r. 29/09/73 n. 600 da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

2)    I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi nel corso del 2019 siano non superiori a 400.000 euro

3)    Tali contribuenti DOVRANNO AUTONOMAMENTE versare le ritenute di acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31/07/2020 oppure fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi

 

 

 

 

PER COLORO CHE DOVEVANO PAGARE IL 20/03/2020 TALUNI TRIBUTI E CONTRIBUTI

 

All’articolo 21 del D.L. n.23 del 08/04/2020 si permette che coloro che non hanno ottemperato ai versamenti del 16/03/2020 prorogati al 20/03/2020 possono versare senza sanzioni ed interessi entro il 16/04/2020 tali somme.

 

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA DELL’ANNO 2019

 

E’ stato prorogato il termine di consegna delle certificazioni uniche dal 31/03/2020 al 30/04/2020.